Art. 11.
(Norme transitorie).

      1. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 14, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scegliendolo tra gli iscritti agli albi dei consulenti tecnici del tribunale.
      2. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 68, comma 4, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, scegliendolo tra gli iscritti agli albi dei periti del tribunale.
      3. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti agli albi del tribunale, coloro che presentano domanda di iscrizione dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti con la condizione di partecipare ai corsi di base e ai tirocini non appena effettivamente attivati dalle associazioni.